Art. 8.
(Norme transitorie e derogatorie).

      1. Nel caso in cui sia stato già redatto il progetto definitivo o sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, o sia comunque ritenuto dal soggetto aggiudicatore più opportuno ai fini della celere realizzazione dell'opera, si può procedere all'attestazione di compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera stessa sulla base del progetto definitivo. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato già redatto il progetto esecutivo o uno studio aggiornato

 

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sulla valorizzazione delle risorse idriche nel sud dell'Albania o sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, al fine di verificare la possibilità di cedere all'Italia l'acqua inutilizzata esistente nel sud dell'Albania, per l'affidamento a contraente generale, il soggetto aggiudicatore può porre a base di gara il progetto esecutivo. In tale caso il contraente generale assume l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara e di farlo proprio, fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 176 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
      2. In sede di prima attuazione della presente legge, i soggetti aggiudicatori adottano, in alternativa alla concessione, l'affidamento a contraente generale per la realizzazione dei progetti di importo superiore a 250 milioni di euro, che presentino, inoltre, uno dei seguenti requisiti: interconnessione con altri sistemi di collegamento europei; complessità dell'intervento tale da richiedere un'unica logica realizzativa e gestionale, nonché estrema complessità tecnico-organizzativa. L'individuazione dei predetti progetti è effettuata dal Ministro delle infrastrutture. Ferma restando l'applicazione delle semplificazioni procedurali previste dalla presente legge, i progetti che non hanno le caratteristiche indicate dal primo periodo sono realizzati con appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione, in uno o più lotti ovvero con appalto di sola esecuzione ove sia stato predisposto il progetto esecutivo. È comunque consentito l'affidamento in concessione.
      3. Per le fasi relative al procedimento della realizzazione dell'acquedotto sottomarino tra l'Albania e l'Italia, al fine dell'approvvigionamento energetico previsto dall'articolo 179 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è data facoltà al richiedente di optare per l'applicazione della normativa stabilita dal medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, ferma restando l'efficacia
 

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degli atti compiuti relativamente agli stessi procedimenti.